STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE ATMAN aps

ART. 1 – Denominazione

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “ATMAN”, che assume la forma giuridica di Associazione.

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Regolamenti

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 3 – Sede

L‘Associazione ha sede legale e operativa in Regione Liguria, nella città di Genova e potrà istituire o chiudere sedi secondarie in altre città d’Italia o all’estero con delibera dell’Organo di amministrazione.

ART. 4 – Durata e Logo

La durata dell’Associazione decade il 31/12/2055 e può essere prorogata alla scadenza con delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci. L’associazione si avvale di un logo.

ART. 5 Scopi e Attività

L’associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e ha finalità di carattere culturale, sociale, divulgativo, di ricerca etica e spirituale. Per lo svolgimento di attività in favore dei propri associati si avvale in modo prevalente del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L‘associazione ha come fine l’elevazione del livello spirituale delle persone attraverso la realizzazione e il coordinamento di percorsi, esperienze, idee, progetti di promozione umana, ricerca etica, sociale, artistica e di sviluppo personale. Si ispira al valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto delle leggi e dei diritti universalmente riconosciuti.

L’associazione si propone in funzione dei propri scopi sociali prevalenti di poter aderire al contenuto dell’Articolo 5 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare le attività aventi ad oggetto:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5 comma 1, lettera d);

  2. lo sviluppo e l’apprendimento socio-educativo attraverso corsi di formazione non formale, informale, extra-scolastica, permanente e continua, trattamenti rivolti alla persona; attivare studi, sperimentazione e divulgazione delle discipline bio naturali, naturopatiche, discipline e arti olistiche derivanti dalla tradizione e dalla ricerca orientale e occidentale, atte a promuovere lo sviluppo spirituale e la consapevolezza psico-fisica in tutte le età della vita con attività motoria di base, aggiornamento e perfezionamento dell’attività psicomotoria; attività finalizzate al benessere, promuovendo stili di vita rispondenti alle esigenze e aspirazioni personali, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani, degli animali e dell’ambiente circostante; attuare lo studio, la diffusione e la pratica delle Discipline Bio Naturali, Naturopatiche, Discipline e Arti Olistiche e Orientali, tramite corsi, seminari ed insegnamenti; a titolo esemplificativo e non esaustivo: Yoga, Meditazione, Naturopatia, Ayurveda, Reiki, Letture dell’Aura, Astrologia, Antroposofia, Costellazioni Familiari, Alimentazione naturale, ecc.; istituire e/o gestire corsi conoscitivi a cura di professionisti abilitati di medicina tradizionale e/o informale, igiene naturale, fitoterapia, massoterapia, musicoterapia, e ogni altra attività in grado di migliorare le condizioni di vita, salute, benessere e crescita interiore dei soci; sostenere la promozione di una nutrizione e di una sessualità consapevoli; gestire e/o patrocinare mostre e/o spettacoli educativi e culturali;

  3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art. 5 comma 1, lettera l);

  4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, la produzione di film artistici e documentari, giornali, riviste e libri; istituire e/o gestire biblioteche; contribuire allo studio dei fenomeni appartenenti alle scienze di frontiera; di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5 comma 1, lettera i);

  5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, incluse escursioni e viaggi culturali finalizzati alla conoscenza diretta e all’approfondimento delle realtà da dove originano gli insegnamenti proposti nell’ambito associativo (Art. 5 comma 1, lettera k);

  6. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, dell’alimentazione biologica, etica e consapevole, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (Art. 5 comma 1, lettera o);

  7. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Art. 5 comma 1, lettera u);

  8. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Art. 5 comma 1, lettera u);

  9. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Art. 5 comma 1, lettera z).

L’Associazione, inoltre, promuove il confronto, lo scambio e l’interazione con associazioni, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati che agiscano nello stesso ambito di ricerca, attività collaterali e affini, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare:

  1. della collaborazione con gli Enti locali, associazioni, società, istituzioni pubbliche e private o Enti, che praticano attività simili o collaterali alle proprie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

  2. di seminari, riunioni e iniziative socio culturali, rivolte alle scuole di ogni grado, pubbliche e private, docenti, studenti, lavoratori, professionisti; progetti per l’infanzia i giovani e gli anziani;

  3. può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, enti pubblici, organismi internazionali o sovranazionali o di privati;

  4. svolgere esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro le attività marginali previste dalla legislazione vigente;

  5. per il raggiungimento dei propri scopi, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;

  6. avanzare proposte, progetti ed iniziative agli Enti pubblici locali e nazionali quali: Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Circoscrizioni, Assessorati alla Cultura, Assessorati ai Servizi Sociali, Assessorati alla formazione professionale e professionale speciale, delle Regioni, delle Province e Comuni, dei Provveditorati agli Studi, e Università, per un’adeguata programmazione degli Interventi socio-culturali sul territorio. Concorrere a bandi, concorsi, progetti, programmi e sottoprogrammi di formazione professionale e/o Aggiornamento di Enti pubblici, Enti privati, dell’Unione Europea ed internazionali, e all’assegnazione di fondi per la realizzazione di attività culturali, sociali e di ricerca;

  7. collaborare e stipulare convenzioni, o altre tipologie di contratti e atti, con qualsiasi Ente pubblico e/o aderire a qualsiasi Ente privato che svolgono attività in ambito locale, nazionale, UE o Internazionale, nonché con Organi, Movimenti o Associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti;

  8. istituire un Comitato Tecnico Scientifico rappresentativo delle conoscenze abilità e competenze che l’associazione intende valorizzare;

  9. stabilire contatti con tutti gli Enti Pubblici e privati o singoli studiosi e/o ricercatori ed operatori interessati ai problemi della Formazione, dell’Educazione, della Salute psicofisica finalizzate allo sviluppo armonico della Crescita Personale, nonché al potenziamento delle risorse umane;

  10. curare la pubblicazione della propria Rivista di Cultura e Informazione, nonché curando la pubblicazione di Riviste, libri ed articoli a carattere umanistico e/o scientifico;

  11. aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali di natura diversa, aventi scopi affini, tali da favorire il raggiungimento degli scopi spirituali, sociali, umanistici, scientifici e culturali dell’Associazione stessa;

  12. promuovere e favorire iniziative olistiche umanistiche, scientifiche e socioculturali e, quante altre ritenga opportune, per il conseguimento degli scopi sociali, organizzando Convegni, Attività di Formazione, Incontri aperti, Conferenze e Seminari di Studio.

ART. 6 – Attività Diverse

L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 7 – Soci

Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti. Tutti i soci ammessi partecipano direttamente all’attività sociale ed hanno diritto al voto sia nelle assemblee ordinarie che quelle straordinarie.

Per aderire all’Associazione occorre presentare una domanda di ammissione specificando le generalità del socio; il versamento della quota associativa per l’anno accademico in corso e la dichiarazione della avvenuta lettura dello statuto associativo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa entro 10 giorni dall’ammissione e, in caso di rinnovo, entro il terzo mese dall’inizio delle attività del nuovo anno.

Qualora il socio non rinnovi l’adesione entro il termine stabilito si considera decaduto.

La domanda di ammissione a socio per un minore è presentata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Sulla domanda di ammissione l’Organo di Amministrazione decide entro 10 giorni dalla data di presentazione. In caso di diniego, l’Organo di Amministrazione è tenuto a darne motivazione. L’aspirante socio può presentare ricorso motivato entro 10 giorni. Sul ricorso l’Organo di Amministrazione ha 10 giorni per fornire risposta motivata. In caso di non risposta vale il principio di silenzio assenso e il socio è da considerarsi iscritto. La quota associativa è intrasmissibile.

I Soci sono: Fondatori, Ordinari Volontari, Ordinari Semplici, Ordinari Junior, Onorari e Sostenitori.

• I Soci Fondatori sono le persone fisiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo.

• I Soci Ordinari si distinguono in:

Volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano volontariamente per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, opportunamente iscritti ad un registro interno all’associazione;

Semplici – sono coloro che fruiscono delle attività associative;

Junior – sono i minori che fruiscono delle attività associative;

Soci Onorari Sono Soci Onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, Enti pubblici e privati che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione.

Soci Sostenitori Sono coloro che condividendone gli ideali, contribuiscono agli scopi e alle attività dell’Associazione oltre che con la quota ordinaria anche con contribuzioni volontarie straordinarie.

ART. 8 – Decadimento dalla qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

  1. Dimissioni;

  2. Recesso volontario;

  3. Morosità nel pagamento della quota associativa;

  4. Espulsione: L’Organo di Amministrazione delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio ha comunque possibilità di appello all’assemblea entro 30 giorni.

  5. Decesso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

ART. 9 – Diritti e doveri dei soci

  1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell’associazione e sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.

  2. I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’associazione.

  3. I soci partecipano alla conduzione delle attività sociali in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Essi possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nel prestare la propria opera all’Associazione.

  4. Previa approvazione del Consiglio Direttivo, i soci che prestano la loro opera professionale o dipendente, qualora dovessero essere retribuiti per la realizzazione delle attività associative previste all’art.6 in modo prevalentemente gratuito, detta prestazione non potrà mai essere considerata, proprio in ragione delle funzioni e dell’aspetto associativo, di carattere professionale o di lavoro subordinato.

  5. I soci devono versare nei termini la quota sociale.

ART. 10 – Volontari associati e Assicurazione obbligatoria

  1. L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

  2. Le prestazioni dei soci volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L’attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

  3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

  4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

  5. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.

  6. L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 11 – Organi Sociali

Sono organi dell’associazione:

  1. Assemblea degli associati

  2. Organo di amministrazione

  3. Presidente

  4. Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del D. Lgs 117/2017)

  5. Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del D. Lgs 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 12 Organo di controllo

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

  2. L’organo di controllo:

  1. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

  2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

  3. al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;

  4. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

  5. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

  1. L‘organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 13 Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci e dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui soci minorenni, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno, o mediante sistemi telematici a distanza.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione, previa delibera dell’Organo di Amministra-zione, o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da affiggere in bacheca, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oppure a mezzo fax, posta elettronica o sito internet, qualora trattasi di argomenti di estrema urgenza.

L’Assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione in periodi distinti, con almeno 24 ore di differenza.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata anche a richiesta da almeno un decimo dei soci o quando l’Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.

Al termine dell’assemblea viene redatto un verbale dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci.

ART. 15 – Compiti dell’Assemblea

  1. L‘assemblea in sessione ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. elegge il Presidente dell’Associazione ed i componenti dell’Organo di Amministrazione;

  2. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta dell’Organo di amministrazione;

  3. approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

  4. ratifica l’importo delle quote sociali annuali;

  5. delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

  6. qualora si rendesse necessario, su proposta dell’Organo di amministrazione uscente, elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessario per il rinnovo delle cariche sociali e per l’eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;

  7. delibera su quant’altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

  1. L‘assemblea in sessione straordinaria:

  1. delibera le modifiche del presente statuto;

  2. delibera lo scioglimento dell’associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;

  3. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

  4. delibera su trasformazione, fusione e scissione dell’associazione.

  1. L‘assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria è sempre presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente, in mancanza di questi, da un membro dell’Organo di amministrazione designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario.

  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

 

ART. 16 – Validità dell’Assemblea

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può portare una delega.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con le maggioranze previste dall’art. 21 del codice civile.

L’assemblea straordinaria scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

Le delibere prese dall’assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell’associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ART. 17 – Organo di Amministrazione

L‘Organo di Amministrazione è composto da un numero di 3 a 15 membri, purché in numero dispari, incluso il Presidente. Il numero dei componenti è deciso dall’Assemblea.

L‘Organo di Amministrazione nomina tra i suoi membri , il vice-Presidente, e le cariche ai vari consiglieri nominati dall’Assemblea.

I membri dell’Organo di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, l’Organo di Amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell’ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione o, se ciò non è possibile, per cooptazione, sottoponendo la nomina all’approvazione dell’Assemblea. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

L‘Organo di Amministrazione si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

L‘Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte su indicazione del Presidente dell’Organo di amministrazione.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 18 – Compiti dell’Organo di Amministrazione

L‘Organo di Amministrazione ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

  2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione

  3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.

  4. ammette i nuovi soci

  5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.8 del presente statuto.

  6. nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico

L‘Organo di Amministrazione può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici e formulare gli eventuali regolamenti interni da proporre alla delibera assembleare.

Le riunioni dell’Organo di amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 19 – Il Presidente e Amministratore

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci – dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Espleta i seguenti compiti:

  1. ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed è autorizzato

  2. ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando le quietanze;

  3. presiede l’Organo di Amministrazione e l’assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;

  4. rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;

  5. convoca l’Assemblea dei Soci e l’Organo di Amministrazione, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

  6. dispone dei fondi sociali.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione. L’Organo di Amministra-zione gli potrà delegare altri eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, qualora lo ritenga opportuno.

ART. 20 – Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente svolge tutti i compiti del Presidente, quando lo stesso sia assente o impedito, e gli atti che il Presidente gli deleghi e può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l’autorizzazione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 – Risorse economiche

Le risorse economiche per conseguire gli scopi dell’Associazione e per sostenere le spese di funzionamento dell’Associazione stessa potranno essere costituite da:

  1. le quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

  2. proventi derivanti da attività associative (corsi, manifestazioni e iniziative di cui all’art.6);

  3. proventi derivanti dall’uso degli spazi da parte di docenti che abbiano finalità coerenti con gli scopi sociali;

  4. ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;

  5. contributi di organismi internazionali;

  6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (di cui all’articolo 5), e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Le eventuali somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il patrimonio sociale indivisibile è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili:

  2. donazioni, lasciti o successioni;

  3. avanzi di gestione e da eventuali fondi di riserva;

  4. da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;

  5. eventuali ricavi, rendite, proventi.

L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 – Bilancio

  1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

  2. I bilanci sono predisposti dall’Organo di Amministrazione e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

  3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e non oltre il 30 giugno per i casi di natura eccezionale.

  4. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità del regolamento dell’Organo di amministrazione.

  5. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 23 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24 – Libri sociali obbligatori

L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente di Promozione Sociale a cui aderisce l’associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deliberato soltanto dall’assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi:

  1. conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

  2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;

  3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.

In caso di scioglimento, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto, su proposta dell’Organo di amministrazione e approvato dall’Assemblea e salvo diversa destinazione disposta per legge, ad altre associazioni, enti o fondazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, o a enti e fondazioni stabiliti dalla Legge, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs 117/2017.

ART. 27 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dallo statuto e regolamenti a cui l’Associazione è affiliata ed in via residuale le norme del Codice civile e dalle leggi vigenti.